(massima n. 1)
L'aggravante, di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non č applicabile ai cosiddetti reati plurisoggettivi necessari, in quanto per la consumazione degli stessi č previsto un numero minimo di persone. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante sopra indicata in tema di peculato commesso da pił persone, nel quale reato la plurisoggettivitą attiva si configurava come elemento costitutivo del reato stesso, in quanto gli atti deliberativi emanati, per la loro esistenza giuridica idonea ad integrare il delitto de quo, dovevano necessariamente essere approvati da una maggioranza o del Consiglio o della Giunta esecutiva dell'ente pubblico cui appartenevano i funzionari incriminati).