(massima n. 1)
Nei reati plurisoggettivi l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. č ravvisabile, salvo previsioni particolari per fattispecie individuate: solo se siano concorse nella fattispecie criminosa non meno di quattro persone, oltre quelle la cui partecipazione č necessaria per la sussistenza del reato. (Nel reato di corruzione propria č stato ritenuto che per la sussistenza dell'aggravante sia necessaria la partecipazione di sei persone, due concorrenti necessari e quattro eventuali).