(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 1, c.p., nel numero dei cinque partecipanti al reato non vanno computati coloro che sono stati assolti per insufficienza o per mancanza di dolo. In caso contrario si dovrebbe ritenere, del tutto contraddittoriamente, che la locuzione «sono concorsi nel reato» di cui alla norma citata ricomprenda coloro che non sono concorrenti nel reato per non aver prestato adesione morale all'azione criminosa».