(massima n. 1)
Tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 comma primo n. 1 c.p. e quella di cui all'art. 74 comma primo n. 2, L. 22 dicembre 1975 n. 685 vi sono solo due differenze. Una riguarda il reato cui la circostanza aggravante può essere applicata, dato che la prima può essere applicata a qualunque reato, salvo che la legge disponga altrimenti, mentre la seconda si applica soltanto ai reati previsti dagli artt. 71 e 72 della legge citata. L'altra differenza consiste nel fatto che per integrare gli estremi di quest'ultima circostanza aggravante sono sufficienti tre persone, mentre la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. ne richiede cinque. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 c.p. con riferimento al reato di cui all'art. 71 legge n. 685 del 1975 implica la sussistenza dell'aggravante contemplata dall'art. 74 comma primo n. 2 della citata legge, con la conseguenza che, ove si tratti di una delle ipotesi previste dai commi primo, secondo o terzo, il reato resta oggettivamente escluso dal beneficio dell'indulto concesso con D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394. (Fattispecie in tema di erronea indicazione dell'articolo di legge applicato).