(massima n. 1)
Il principio della accessione del possesso, ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, c.c. secondo cui il successore a titolo particolare può unire il suo possesso a quello del proprio dante causa allo scopo di goderne gli effetti (e perciò, ai fini dell'usucapione), non può operare quando sia stata dichiarata la risoluzione del suo titolo d'acquisto.