(massima n. 1)
In materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., deve ritenersi che essa sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sé la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque. (In ordine al principio affermato ha precisato la Corte che, nella fattispecie, la configurabilità dell'aggravante risultava implicita nella rappresentazione del fatto prospettata nell'imputazione, ritenuta provata, sia in primo sia in secondo grado: ciò in quanto le modalità esecutive della condotta, così come descritte, implicavano e manifestavano l'esigenza della partecipazione di un numero elevato di correi, un'esigenza che non poteva sfuggire alla percezione del ricorrente).