(massima n. 1)
La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, c.p., č configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute.