(massima n. 1)
La semplice constatazione della recidiva specifica, anche reiterata, qualora non contenga alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilitā o meno della futura commissione di reati, non č, di per sé, sufficiente ai fini della dichiarazione di abitualitā a delinquere, occorrendo, a tal fine, una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolositā sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalitā del soggetto stesso mostrandone la capacitā criminale.