(massima n. 1)
È nulla in parte qua per difetto di contestazione la sentenza di condanna con il quale venga ritenuta ai sensi dell'art. 103 c.p. l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 dello stesso codice, sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta.