(massima n. 1)
Nel caso di abitualitą ritenuta dal giudice non ha alcuna rilevanza il mancato accertamento della data di commissione dei reati perché la norma dell'art. 103 c.p. non fa alcun riferimento, a differenza di quella concernente l'abitualitą presunta dalla legge (art. 102), a termini o a periodi prefissati.