(massima n. 1)
L'abitualità ritenuta dal giudice può essere desunta oltre che dai precedenti penali dell'imputato, anche da tutte le circostanze che secondo la comune esperienza, recepita dall'art. 133 c.p., sono indicative di un determinato tenore di vita antisociale. Il giudice nella motivazione può limitarsi a porre in luce quelle circostanze che, per la loro particolare rilevanza hanno, anche da sole, attitudine a dimostrare l'abitualità a delinquere del reo.