(massima n. 1)
L'abitualitā a delinquere ex art. 102 c.p. č operante obbligatoriamente ed automaticamente per presunzione di legge, senza bisogno di un accertamento del giudice. L'abitualitā, invece, ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p., č rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale, dovendo prima constatare la sussistenza di determinate condizioni legali ed accertare poi la pericolositā del soggetto, č tenuto a darne giustificazione a mezzo di adeguata motivazione.