(massima n. 1)
Pur dovendo normalmente ritenersi viziata la declaratoria di abitualità, ai sensi dell'art. 103 c.p., emessa in base al solo richiamo dei precedenti penali del condannato, senza alcun riferimento alle concrete modalità della sua condotta ed al genere di vita da lui tenuta, non può escludersi tuttavia che, costituendo l'omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione delle condotte criminose in tempi ravvicinati, elemento decisivo per la dichiarazione di abitualità, questa possa essere desunta, dai soli precedenti penali, purché tali da rivelare, in relazione alle circostanze previste dall'art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo.