(massima n. 1)
Ai fini della dichiarazione di abitualitą ritenuta dal giudice l'art. 103 c.p. richiede, come presupposto inderogabile, che il soggetto, gią condannato per due delitti non colposi, venga ulteriormente condannato per un altro delitto non colposo. Per procedere alla dichiarazione in sede di esecuzione č necessario che tale ultima condanna sia passata in giudicato poiché nel sistema penale sostanziale ogni volta che il legislatore fa uso del termine «condanna», senza ulteriore specificazione, si riferisce esclusivamente a quella derivante da sentenza divenuta irrevocabile.