(massima n. 1)
In tema di acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare. (La S.C., nel cassare la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio a favore delle parti comuni dell'edificio, ha ritenuto che non era stato dai giudici compiuto, ai fini dell'accessione di cui all'art. 1146 c.c., l'accertamento in ordine al contenuto del possesso, posto che dagli elementi desumibili dalla sentenza impugnata andava anzi esclusa la coincidenza fra il possesso esercitato per le esigenze del cantiere durante la realizzazione del fabbricato dall'impresa costruttrice, oltretutto proprietaria all'epoca anche dell'immobile che dovrebbe essere gravato dalla servitù, e quello degli acquirenti delle singole unità immobiliari praticato per l'accesso veicolare alla pubblica via).