(massima n. 1)
Il riconoscimento di un'infermità di mente contenuto in una sentenza non può vincolare il giudice di altro procedimento successivo a carico della stessa persona, poiché l'accertamento delle condizioni mentali dell'imputato deve essere fatto in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare; in tale nuovo accertamento il giudice del merito può anche discostarsi dalle affermazioni dei periti e desumere, direttamente, la capacità di intendere e di volere dell'imputato dalla sua personalità complessiva, dalla condotta posta in essere, oltreché dalle modalità e dalla natura dei fatti commessi.