(massima n. 1)
Non esiste incompatibilità logico-giuridica tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l'altra, viceversa, capace di intendere e di volere (ovvero di capacità grandemente scemata), e ciò in quanto l'infermità mentale può non costituire uno stato permanente dell'individuo e l'accertamento delle condizioni mentali, ai fini dell'imputabilità, deve essere effettuato in relazione al momento in cui viene commesso il reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione di secondo grado che aveva ritenuto la capacità di intendere e di volere dell'imputato sulla base della perizia effettuata nel giudizio di primo grado, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale basata sulle opposte conclusioni cui erano pervenute altre sentenze precedenti e successive).