(massima n. 1)
In tema di imputabilitą, il complesso normativo costituito dagli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale richiede, ai fini della esclusione o della attenuazione di essa, una infermitą (termine inteso in una accezione pił lata di quello «malattia») di natura ed intensitą tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacitą di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette «abnormalitą psichiche», quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenza delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermitą mentali anzidette e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale. Quanto alle cosiddette «reazioni a corto circuito», anche se normalmente riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacitą di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilitą di optare per la condotta adatta al motivo pił ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni: tali situazioni devono essere peraltro individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermitą mentale nel senso sopra specificato, e valutate di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito.