(massima n. 1)
In tema di imputabilitā, il sordomutismo non č uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacitā, quanto l'incapacitā nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui č sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito, che aveva omesso di disporre una perizia, ritenendo sufficiente la consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze si ponevano in contrasto con l'elaborato prodotto dalla difesa).