(massima n. 1)
L'imputabilitā č una componente di carattere naturalistico della responsabilitā penale dell'autore del reato e, come tale, č un dato esterno al fatto criminoso. L'antigiuridicitā č la semplice valutazione del fatto tipico ed, in quanto tale, ad esso immanente. Ne consegue che la prova della prima va ricavata dalla completa dimostrazione che non sussistano le relative cause di esclusione o di limitazione, mentre la prova della seconda va desunta soltanto dalla mancanza di precisi elementi di fatto debitamente e compiutamente accertati (cause di giustificazione). La normalitā psichica si verifica quando nel soggetto le tensioni determinate dai sentimenti, dai bisogni, dai desideri e dagli interessi si svolgano senza particolari conflitti psichici e si traducono in corrispondenti azioni, di cui costituiscono il motivo determinante.