(massima n. 1)
Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art. 1146 c.c., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacché in materia di servitù — trattandosi di un diritto di natura reale — occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.