(massima n. 1)
In tema di cumulo di pene, qualora debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata a norma dell'art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perché l'ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente.