(massima n. 1)
In caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628 terzo comma c.p. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629 secondo comma c.p.) il giudice, ai sensi dell'art. 63 quarto comma c.p., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, né si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra.