(massima n. 1)
Allorché concorrano due circostanze ad effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all'art. 99, comma secondo, c.p. e aggravante di cui all'art. 585 stesso codice), è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma quarto, c.p., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.