(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 53 c.p. trova il suo fondamento giuridico, e quindi la sua giustificazione normativa, nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio; uso che può realizzarsi solamente nel caso egli si trovi di fronte alla necessità di respingere una violenza o superare una resistenza costruttiva, siccome integranti i reati previsti dagli artt. 336 e segg. del c.p. Ne consegue che, il soggetto, il quale all'intimazione di alt da parte di pubblico ufficiale, si dia alla fuga, realizzando una ipotesi di disubbidienza passiva, e non già di resistenza attiva, non integra un comportamento idoneo a giustificare l'uso delle armi.