(massima n. 1)
L'uso legittimo delle armi può avere esplicazioni di varia gravità fino all'uccisione degli aggressori; deve, però, cessare quando essi si facciano scudo dell'ostaggio: la vita dell'ostaggio è un bene preminente da tutelare. (Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità dell'imputato per avere cagionato la morte dell'ostaggio per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi utilizzate per impedire la consumazione dei delitti di rapina a mano armata e di sequestro di persona, la S.C. ha osservato che, in quel momento, il metronotte non correva un imminente grave pericolo non altrimenti evitabile; che non vi era dubbio che sussistesse la necessità di impedire la rapina, ma il diritto dell'ostaggio alla vita non poteva in alcun modo essere pretermesso).