(massima n. 1)
La facoltą di arresto in flagranza da parte del privato (cosģ come l'obbligo di arresto da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) non giustifica, di per sč, l'uso di armi contro persone che, dopo aver tentato di consumare un delitto, per sottrarsi alla cattura, si diano alla fuga. (Fattispecie in tema di furto tentato).