(massima n. 1)
Ai fini del cumulo di due distinti possessi ex art. 1146 c.c., č necessaria la prova, da parte di chi intende valersene, nel caso di successio possessionis, della qualitą di erede e, nell'ipotesi di accessio possessionis, di un titolo idoneo in astratto a trasmettere la proprietą od altro diritto reale, anche se invalido.