(massima n. 1)
La norma dell'art. 1145, terzo comma, c.c. che, in relazione ai beni demaniali, concede, nei rapporti fra privati, l'azione di manutenzione ove trattisi di esercizio di facoltā che possono costituire oggetto di concessione da parte della P.A. non č applicabile nel caso che l'attore in manutenzione non titolare di concessione amministrativa, abbia esercitato sul fondo non le facoltā suscettibili di concessione da parte della P.A. ma il potere di fatto spettantegli in forza del rapporto obbligatorio da lui costituito con una societā titolare di concessione relativa al medesimo fondo.