(massima n. 1)
A norma dell'art. 1145 c.c. l'azione di manutenzione del possesso č consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia giā conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione č sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltā che possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non č necessario che trattisi di facoltā correlate a concessioni giā emanate. Pertanto il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione č possessore ad ogni effetto ed č, in quanto tale, legittimato ad esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso.