(massima n. 1)
L'ammissibilitą nei rapporti fra privati dell'azione di manutenzione del possesso di un bene demaniale (nella specie: bacino imbrifero, la cui demanialitą era stata accertata in sede di merito) postula, ai sensi dell'art. 1145 c.c., che la molestia riguardi l'esercizio di una specifica attivitą da parte dell'attore suscettibile di formare oggetto di concessione amministrativa, indipendentemente dall'esistenza in concreto della concessione. L'azione pertanto č improponibile ove l'attore alleghi di esercitare un possesso uti dominus, non potendo la concessione su un bene demaniale avere ad oggetto la traslazione o la costituzione a favore di privati di tutte le facoltą spettanti all'ente pubblico proprietario del bene stesso, ma solo l'attribuzione di singoli diritti per quella parte del bene che sopravanza all'uso e alle necessitą pubbliche.