(massima n. 1)
A norma dell'art. 1145, secondo comma, c.c. il possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato e di quelli appartenenti alle province ed ai comuni e soggetti al regime dei beni demaniali è, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, tutelato, nei rapporti fra privati, con l'azione di spoglio quando sui beni stessi si esplichino atti di godimento analoghi a quelli che si eserciterebbero su cose di pertinenza esclusiva; né, ai fini della negazione della tutela predetta, ha rilievo che il godimento del bene demaniale sia esercitato in mancanza di un atto di concessione per una particolare forma di utilizzazione o, nel caso di accesso ad una strada pubblica, in mancanza di relativa licenza dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 4 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, restando altresì escluso, nella stessa ipotesi di accesso ad una strada pubblica, che la sussistenza dell'animus spoliandi possa — ove non sia configurabile uno stato di necessità ai sensi dell'art. 2045 c.c. — essere negata per il fine, perseguito dall'autore dello spoglio, di eliminare uno stato di fatto pericoloso.