(massima n. 1)
Il diritto del soggetto privato di adire il giudice ordinario per chiedere la tutela, nei confronti di altro privato, del proprio possesso su di un bene demaniale o assimilato (art. 1145, comma secondo, c.c.) trova limite nel divieto imposto al medesimo giudice di interferire sull'atto amministrativo (art. 4, legge n. 2248 del 1865; all. E), il che si verifica quando l'autore del lamentato attentato al possesso abbia agito in forza di poteri autoritativi delegatigli dalla P.A. e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti da questa emanati. In tal caso, infatti, egli deve considerarsi una semplice longa manus della P.A., alla quale sono riferibili le sue azioni, con la conseguenza che l'inibitoria del giudice finirebbe con il porre nel nulla detti provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha ammesso la tutelabilitą innanzi al giudice ordinario del possesso vantato da una societą titolare di un'antica concessione in esclusiva per la realizzazione di una sciovia su terreno comunale, nei confronti di altra societą che, in forza di una successiva concessione ad aedificandum dello stesso comune, aveva intrapreso sul medesimo terreno la costruzione di una sciovia. La Corte ha, infatti, escluso che la seconda societą fosse portatrice di poteri propri della P.A., svolgendo un'attivitą di natura privata da esplicarsi nel rispetto dei diritti dei terzi).