(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1145 c.c. nei rapporti tra privati č esperibile l'azione di spoglio anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, senza che occorra che l'esercizio del possesso corrisponda ad una situazione soggettiva individuale quale si rinviene nell'uso speciale (pił intenso, ma sempre dipendente dalla funzione principale collegata all'uso comune) o in quello eccezionale (tale da costituire una limitazione in tutto o in parte dell'uso comune) del bene demaniale. (Fattispecie riguardante il passaggio esercitato su una strada demaniale per accedere ad un proprio fondo).