(massima n. 1)
In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente.