(massima n. 1)
In tema di falso nummario, la grossolanitą idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalitą dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalitą di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.