(massima n. 1)
Tenuto conto che a tutela del possesso relativo al passaggio esercitato su strada vicinale ad uso pubblico è esperibile, nei rapporti fra privati — ai sensi dell'art. 1145 secondo comma c.c. — l'azione di spoglio, e ciò indipendentemente dalla titolarità da parte del privato di un uso speciale od eccezionale sul bene, integrano la lesione del possesso, tutelabile con l'azione di reintegrazione, non soltanto la privazione del possesso ma anche gli atti che determinino l'ostacolo o l'impedimento al suo libero ed incondizionato esercizio. (Nella specie la Corte, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come azione di reintegrazione e non di manutenzione del possesso quella proposta dai ricorrenti a tutela del passaggio da loro esercitato su strada vicinale ad uso pubblico, che era stato ostacolato dalla convenuta, la quale — assumendo di esserne proprietaria — aveva diffidato i ricorrenti a non praticarlo, collocando segnali di divieto di passaggio all'imbocco della strada).