(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'improvviso guasto meccanico (costituito nella specie dalla rottura di un tubo che cagionò lo sversamento dei reflui inquinanti) non può considerarsi fatto imprevedibile e, pertanto, non costituisce stato di necessità o forza maggiore. Infatti, poiché il reato è previsto anche a titolo di colpa, il titolare dello scarico, per assolvere compiutamente all'obbligo di assicurare la depurazione delle acque, deve ricorrere a tutti i presidi disponibili per fronteggiare l'indicata eventualità.