(massima n. 1)
L'azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso di bene demaniale, nei rapporti fra privati, č esperibile davanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 1145 c.c., da parte di chi deduca l'esercizio su detti beni di poteri corrispondenti a quelli derivanti da concessione della pubblica amministrazione, mentre la concreta esistenza e la legittimitā di tale possesso, in quanto attinenti al merito, non rilevano ai fini della giurisdizione.