(massima n. 1)
Nel giudizio possessorio, fra privati, promosso per la reintegrazione o manutenzione del godimento di una strada mediante transito su di essa, a fronte di atti di spoglio o di turbativa, resta irrilevante accertare se detta strada sia di proprietā comune dei frontisti, incluso l'istante, ovvero sia bene demaniale soggetto al pubblico transito, tenuto conto che la suddetta azione č rivolta a tutelare il possesso, quale situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā o di altro diritto reale, e prescinde quindi in ogni questione circa la ricollegabilitā del transito in concreto esercitato sulla strada alla titolaritā di un diritto di proprietā o comproprietā, ovvero di un diritto di servitų.