(massima n. 2)
In tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilitą deve aversi riguardo alla idoneitą della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, titolare di un bar, di avere negligentemente ed imprudentemente introdotto all'interno dell'esercizio commerciale una bottiglia di acqua minerale, contenente in realtą un detersivo corrosivo incolore ed inodore simile all'acqua, servito, per l'errore di una delle commesse - che aveva riposto la bottiglia non tra i detersivi, come raccomandatole dall'imputato, ma tra le bottiglie di acqua minerale -, ad alcuni clienti, cagionando loro lesioni).