(massima n. 1)
Il grado della colpa, che rileva ex artt. 43, 61, comma primo, n. 3 e 133 c.p. ai fini della personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi della sua colpevolezza, va determinato considerando: 1 ) la gravità della violazione della regola cautelare ; 2 ) la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 3 ) la condizione personale dell'agente; 4 ) il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa ; 5 ) le motivazioni della condotta. Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il giudice dovrà valutarli comparativamente.