(massima n. 1)
In tema di rapina, la violenza, consistita nel porre taluno in stato d'incapacità d'intendere e di agire, non può ritenersi assorbita nell'elemento costitutivo del delitto di tentato omicidio trattandosi di condotta relativa alla commissione di distinte fattispecie criminose, che mantengono la loro autonomia e tra le quali è ammissibile il concorso. Infatti, rispetto alla identità della condotta (nella specie avere tramortito una donna con pugni e calci), nel tentato omicidio è rilevabile il dolo diretto, cioè l'intenzione di uccidere, mentre nella rapina c'è il quid pluris di porre la vittima in stato d'incapacità d'intendere e di agire proprio per meglio eseguire il reato, sicché non trova applicazione il principio di specialità (art. 15 c.p.), in virtù del quale l'una fattispecie criminosa sarebbe assorbita nell'altra, ma ricorre, invece, un tipico caso di concorso formale di reati. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso con cui si era lamentata l'errata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 c.p.).