(massima n. 1)
Per il principio di specialitą di cui all'art. 15 c.p., non č configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come un sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 c.p., avente carattere sussidiario, non č applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. (Nel caso di specie, la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta immediatamente a privarla della libertą personale per alcune ore, costringendola a salire, mediante minaccia con una pistola, su una autovettura: la S.C. ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona, enunciando il principio di cui in massima).