(massima n. 1)
Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalitą di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumitą individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialitą di cui all'art. 15 del codice penale.