(massima n. 1)
I reati di sequestro di persona, rapina e tentato omicidio possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietą tra gli stessi, attesa la diversitą dei beni giuridici tutelati che, da un lato, non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle fattispecie di sequestro di persona e rapina e, dall'altro, esclude che tali ultime condotte costituiscano il necessario antefatto del delitto di tentato omicidio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che non č applicabile il criterio della consunzione, in quanto il tentato omicidio non comprende in sč i fatti di rapina e sequestro di persona, nč esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto).