(massima n. 1)
È possibile il concorso fra i reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso) a carattere federalistico e verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, dall'altro di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell'organizzazione di stampo mafioso, di una certa libertà operativa e siano (eventualmente) differenziati soggettivamente dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione. Ne consegue che proprio per la pur limitata autonomia dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e la possibile, almeno parziale, differenza nella componente soggettiva, l'affiliazione all'organizzazione mafiosa non è da sola sufficiente a dimostrare la partecipazione all'altra, per la cui sussistenza occorre verificare se il soggetto risulti inserito e partecipe della particolare, autonoma finalità dell'illecita circolazione dello stupefacente.