(massima n. 1)
Qualora il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l'attivitą criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialitą rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia di stupefacenti sia perché pił favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metą ai due terzi.