(massima n. 1)
Per aversi concorso di norme ed applicazione della legge speciale rispetto a quella generale ai sensi dell'art. 15 c.p. č necessario che le disposizioni plurime regolino la stessa materia, abbiano la stessa obiettivitą giuridica e che la norma speciale, considerata nella sua fattispecie legale e nei suoi elementi costitutivi, abbracci interamente l'altra.