(massima n. 1)
Ove una stessa materia sia regolata da pił leggi penali o da pił disposizioni della medesima legge penale, l'applicazione della disciplina speciale non esclude quella della disciplina generale quando quest'ultima possa integrare la prima per gli aspetti in cui difetti di norme regolanti la stessa materia. (Fattispecie in tema di disciplina antinfortunistica in miniere, cave e torbiere).